STATUTO DEL CENTRO STUDI PER LA DEMOCRAZIA AFFETTIVA

 

A) DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA - NATURA E SCOPO

1 – Denominazione
E’ costituita una Associazione culturale denominata “Centro studi per la promozione della democrazia affettiva”.
2 – Sede e durata
L’Associazione ha sede in Firenze, viale Spartaco Lavagnini n. 16.
Sedi locali potranno essere istituite con delibera di assemblea ordinaria, tali delibere non saranno considerate modifiche del presente statuto.
L’Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con le modalità di cui al successivo art. 27.
3 – Scopo
L’Associazione non ha finalità di lucro; né durante la sua vita né al momento della sua liquidazione potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili, avanzi di gestione ovvero riserve costituite con essi.
Scopo dell’Associazione è promuovere la Democrazia Affettiva, un sistema di relazioni nel quale tutti hanno diritto di essere trattati da pari, a prescindere dall’età, dalle condizioni di salute o dalla situazione di temporanea, o definitiva, ridotta autosufficienza.
La Democrazia Affettiva:
– rifiuta l’uso della forza nelle relazioni.
– riconosce e rispetta le preferenze individuali, a partire dalla nascita. Non giustifica le scortesie nell’educazione.
– riconosce ai bambini il diritto alla facile felicità, che deriva dalla soddisfazione dei loro bisogni essenziali e dal non essere forzati nel loro percorso educativo
– rielabora l’identità di appartenenza, che spesso impone i valori del gruppo come non negoziabili e limita la possibilità di coltivare le diversità, arricchendola dell’identità affettiva, che permette anche ai bambini di rispondere alla domanda “chi sei” senza aver paura di essere rifiutati, contrastati o non accolti
– favorisce l’assunzione della responsabilità individuale nella scelta del modo di vivere le relazioni di prossimità, di educazione, di accudimento e cura.
4 – Obiettivi
Dallo scopo individuato all’articolo precedente, discendono i seguenti obiettivi dell’Associazione:
– lo stimolo alla ricerca, in organizzazioni pubbliche e private, di modelli che superino la proposta e l’esperienza dell’approccio conflittuale, ancora oggi vissuto come strumento utile a raggiungere risultati educativi, affettivi o produttivi, o a formare individualità più forti.
– l’organizzazione e realizzazione di iniziative tese a sensibilizzare le persone, e le agenzie formative, sulla necessità di creare e sostenere relazioni basate sull’affetto, sulla cortesia, sul rispetto delle preferenze.
– il passaggio dalle relazioni di potere a relazioni paritarie e affettive
– il rifiuto delle dosi, anche minime, di maltrattamento, nella relazione affettiva, sia nei suoi momenti educativi che curativi.
– lo sviluppo di modelli di cura che favoriscano il rispetto delle preferenze in ambito terapeutico, in modo da non creare ulteriori difficoltà nel paziente, già provato dal disagio del non sentirsi bene, derivanti da un conflitto tra le idee di chi lo cura e le sue convinzioni.
– la creazione di servizi per l’apprendimento di criteri di facilità per creare una migliore organizzare della vita personale, familiare, scolastica, aziendale
– l’impulso a fare della politica il metodo per garantire la qualità e la facilità delle relazioni tra i cittadini e tra i cittadini e le istituzioni.
5 – Attività
Per il perseguimento del proprio scopo l’Associazione potrà promuovere ogni attività rivolta sia ai propri soci che a terzi, e fra l’altro:
– attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, proiezioni di film e documenti, concerti;
– attività didattiche: corsi, seminari, lezioni;
– attività di ricerca e di formazione: corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento, istituzioni di gruppi di studio e ricerca, da realizzarsi anche mediante la presentazione di proposte progettuali a valere su programmi nazionali, europei e internazionali;
– attività editoriali: pubblicazione di libri, opuscoli, periodici (cartacei o on-line), atti di convegni e seminari, risultati degli studi e delle ricerche compiute.
– attività in campo scolastico e aziendale: illustrazione, implementazione e monitoraggio della democraticità e facilità nei rapporti all’interno di scuole, aziende e ogni altra collettività organizzata
Sempre al fine di meglio perseguire il proprio scopo, l’Associazione potrà inoltre:
– svolgere ogni altra attività didattica, culturale e promozionale dei propri scopi avvalendosi anche di ogni forma di pubblicità
– attuare forme di collaborazione con altri enti pubblici e privati, nonché affiliarsi ad altri enti ed organizzazioni, purché non abbiano scopo di lucro.
– esercitare attività sussidiarie e complementari alle precedenti purché, in caso si tratti di attività ritenute commerciali dalla normativa fiscale vigente, esse siano assolutamente secondarie ed accessorie alle attività istituzionali e siano comunque svolte senza scopo di lucro.
Per finanziare la propria attività l’Associazione potrà raccogliere fondi e ricevere contributi per mezzo di sottoscrizioni, donazioni ed ogni altra forma di reperimento di fondi consentita dalla Legge.
Essa potrà inoltre, sempre per il perseguimento del proprio scopo, effettuare donazioni e corrispondere contributi ad organismi pubblici e privati senza scopo di lucro.

B) SOCI

6 – Diritti spettanti a tutti i soci
Esistono più categorie di soci dell’Associazione, a seconda delle diverse competenze, qualifiche e modalità di partecipazione all’attività della stessa.
A parte tali diverse modalità, fra i soci di età superiore a diciotto anni non esiste alcuna differenza per quanto riguarda diritti e doveri connessi a tale qualifica. In particolare:
– tutti i soci di età superiore a diciotto anni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e del Regolamento, nonché per la nomina degli organi dell’Associazione
– nelle Assemblee ogni socio di età superiore a diciotto anni ha diritto di intervenire, discutere ed esprimere un voto, secondo quanto stabilito, in tema di imprese cooperative, dall’art. 2532, secondo comma, cod. civ.
– ogni socio di età superiore a diciotto anni, o che lo sarà al momento della possibile nomina, ha diritto di proporre la propria candidatura a qualsiasi carica sociale.
A tutti i soci potrà essere consegnata una tessera dell’Associazione, contenente l’indicazione della categoria di appartenenza.
7 – Procedura per l’ammissione dei soci e durata della qualifica di socio
Sono ammessi ad assumere la qualifica di soci coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione nonché coloro che, fattane richiesta, ottengono il parere favorevole dell’Assemblea dei soci, che su tale argomento delibera a maggioranza semplice dei presenti.
In caso di domanda di ammissione presentata da soci minorenni la stessa dovrà essere controfirmata da uno degli esercenti la patria potestà; egli, con tale sottoscrizione, assume la rappresentanza del minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso di essa per tutte la obbligazioni dell’Associato minorenne.
Il Regolamento dell’Associazione potrà stabilire che la qualifica di socio venga attribuita, eventualmente solo per talune categorie di soci ovvero in occasioni specifiche, provvisoriamente da un altro organo dell’Associazione, ovvero da una o più persone di ciò specificatamente incaricate dal Consiglio Direttivo, salva la ratifica da parte della prima Assemblea successiva.
In caso di mancata ratifica, dovranno essere restituite all’iscritto le quote da esso eventualmente già versate.
L’adesione all’Associazione decorre dal versamento della quota iniziale ed è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo il diritto di recesso da parte del Socio nonché quanto stabilito dall’art. 11 in tema di decadenza, sospensione ed esclusione.
8 – Categorie di soci
Fermo restando quanto stabilito dall’art. 6 per quanto riguarda i diritti connessi alla partecipazione alla vita dell’Associazione, sono stabilite le seguenti categorie di soci:
a) Soci fondatori
b) Soci ordinari
c) Soci benemeriti
d) Soci sostenitori
Qualora l’Associazione organizzi iniziative che fossero destinate ad altre categorie di persone, o comunque quando ciò appaia opportuno, potranno essere istituite, con delibera del Consiglio Direttivo, altre classi di soci; tale operazione non sarà considerata modifica del presente Statuto.
9 – Quote di partecipazione all’Associazione
Il Consiglio Direttivo, qualora non vi abbia già provveduto l’Assemblea, stabilisce sia l’importo che i termini e le modalità di pagamento delle eventuali quote e/o contributi a carico dei soci; tali quote e contributi potranno essere così determinati:
a – una quota iniziale una tantum, da corrispondersi al momento dell’iscrizione; tale quota non potrà in alcun caso essere oggetto di trasferimento;
b – una quota annuale, stabilita dal Regolamento dell’Associazione, da corrispondersi una prima volta contestualmente alla quota iniziale e successivamente entro la fine di ogni anno solare; tali quote avranno validità fino al 31/12 dell’anno successivo a quello nel quale sono corrisposte.
c – eventuali contributi aggiuntivi, sempre stabiliti dall’Assemblea ovvero dal Consiglio Direttivo, per la partecipazione a particolari attività o per l’adesione a specifiche iniziative, da corrispondersi prima dell’inizio di tali attività ovvero della partecipazione a tali iniziative
Sia l’Assemblea dei soci che il Consiglio Direttivo potranno attribuire la qualifica di socio benemerito; qualora essa sia attribuita dal Consiglio Direttivo sarà sindacabile solo da parte dell’Assemblea, su ciò chiamata a deliberare da almeno il dieci per cento dei soci; tale qualifica ha durata illimitata, salvo revoca da parte dell’organo che l’aveva attribuita, ed esenta il socio dal pagamento delle quote iniziale e periodica (di cui in precedenza ai punti “a” e “b”), attribuendogli tutti i diritti dei soci ordinari.
Anche in assenza della qualifica di socio benemerito, il Consiglio Direttivo potrà esentare singoli soci dal pagamento sia della quota iniziale che della quota annuale, a suo giudizio sindacabile davanti all’Assemblea dei soci; tale esenzione dovrà essere motivata solo se contro la stessa verrà proposta opposizione davanti all’Assemblea dei soci, così che la stessa disponga dei necessari elementi di valutazione.
Possono essere esclusi dal pagamento di tali quote anche i soci fondatori.
10 – Obblighi dei soci
I soci sono tenuti:
a) al rispetto dello Statuto e del Regolamento dell’Associazione, nonché delle delibere
dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo
b) al mantenimento di una specchiata condotta morale sia nell’ambito dell’Associazione che al di fuori di essa
c) a mantenere un comportamento conforme allo spirito informatore dell’Associazione, come esplicitato dallo scopo della stessa
d) al versamento delle quote e dei contributi a loro carico.
11 – Sanzioni a carico dei soci e perdita di tale qualifica
A carico del socio che non abbia rispettato gli obblighi di cui ai punti “a”, “b” e “c” dell’articolo precedente, oppure abbia in qualunque modo arrecato danni morali o materiali all’Associazione, potranno essere presi dal Consiglio Direttivo, a maggioranza semplice dei presenti, i seguenti provvedimenti, che saranno immediatamente operativi e saranno appellabili solamente di fronte all’Assemblea dei soci, da convocarsi entro 60 giorni dalla presentazione dell’appello:
– richiamo verbale o scritto
– sospensione, per un tempo definito ovvero fino alla rimozione della causa del provvedimento o all’indennizzo del danno, secondo quanto sarà stabilito nel provvedimento stesso
– espulsione, nel qual caso sarà facoltà del Consiglio Direttivo decidere sulla eventuale
riammissione, restando quindi esclusa la possibilità di ammissione provvisoria previa successiva ratifica dell’Assemblea di cui al secondo comma dell’art. 7.
Il mancato rispetto di quanto al precedente punto “d”, ovvero del versamento delle quote e contributi a carico del socio o aspirante tale, comporta le seguenti conseguenze:
– come previsto dall’ultimo comma dell’art. 7, il mancato versamento della quota iniziale una tantum determina il mancato perfezionamento dell’adesione alla società, l’aspirante socio non assume quindi tale qualifica
– il mancato versamento della quota annuale prima del termine di scadenza della quota annuale precedentemente versata, comporta l’immediata decadenza dalla qualifica di socio
– il mancato versamento degli eventuali contributi aggiuntivi impedisce l’accesso alle specifiche strutture ovvero l’adesione alle specifiche iniziative in relazione ai quali i contributi sono dovuti.
Oltre che per espulsione e decadenza, la qualifica di socio si perde per decesso e per dimissione volontaria.

C) ORGANI

12 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione l’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice-Presidente nonché, ove istituiti, il Comitato Scientifico e i Gruppi di lavoro.
Il Regolamento potrà stabilire che la contabilità dell’Associazione ed il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo vengano controllati da uno o più Revisori, stabilendo le modalità di tali controlli e le responsabilità dei Revisori.
Tale norma regolamentare non sarà considerata modifica del presente Statuto.
13 – Assemblea dei soci, partecipazione, convocazione, presidenza e verbale
L’Assemblea dei soci è organo sovrano dell’Associazione; hanno diritto di parteciparvi tutti i soci, a qualsiasi categoria appartengano, purché di età superiore a sedici anni.
Ogni socio ha diritto ad un voto.
Ogni socio può delegare a partecipare all’Assemblea qualsiasi altro socio, compresi i componenti del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell’Associazione; ogni socio non può essere portatore di più di cinque deleghe.
L’assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria. Essa viene convocata dal Presidente di sua iniziativa o su istanza di almeno un quinto degli aventi diritto a parteciparvi; in quest’ultima ipotesi la convocazione è atto dovuto.
La convocazione può avvenire per lettera raccomandata, anche a mano, da inviarsi
almeno otto giorni prima della data fissata per l’Assemblea, ovvero mediante pubblicazione sul sito Internet dell’Associazione, ovvero sulla pagina Facebook di essa; in tal caso l’avviso deve rimanere pubblicato ininterrottamente per i trenta giorni precedenti la data dell’Assemblea.
L’avviso di convocazione deve contenere luogo, data e ora dell’adunanza nonchè l’elenco delle materie da trattare.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente, o in sua assenza dal Vice-Presidente ovvero, in caso di loro assenza, dal socio più anziano.
Di ogni Assemblea deve essere redatto verbale, da riportare entro sessanta giorni sul libro dei verbali delle Assemblee. Il libro dei verbali delle assemblee è liberamente consultabile da ciascun socio, presso la sede sociale.
14 – Assemblea ordinaria
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno, presso la sede ovvero in altro luogo in Italia ritenuto dal Consiglio Direttivo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati, nel periodo che va dal 1 novembre al 31 dicembre di ogni anno.
Essa:
– delibera e ratifica l’ammissione dei nuovi soci
– approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
– approva il Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo, nonché le modifiche dello stesso;
– stabilisce, ove lo ritenga opportuno, l’ammontare delle quote dovute dai soci;
– approva il bilancio consuntivo nonché, ove sia stato predisposto, il bilancio preventivo;
– nomina i componenti degli altri organi dell’Associazione.
L’Assemblea sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti.
15 – Assemblea straordinaria
L’Assemblea straordinaria ha competenza esclusiva per i seguenti argomenti:
– modifiche dello Statuto;
– scioglimento e liquidazione dell’Associazione.
Essa è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto a parteciparvi.
L’Assemblea che delibera la messa in liquidazione provvede anche alla nomina del Liquidatore ed alla fissazione dell’eventuale compenso per lo stesso.
16 – Consiglio Direttivo: composizione e nomina
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri.
I Consiglieri saranno scelti dall’Assemblea fra coloro che avranno avanzato la propria candidatura.
L’assemblea può fissare un compenso per i membri del Consiglio, anche differenziato in virtù delle mansioni da ognuno di essi svolte.
L’elezione, qualora non avvenga all’unanimità ovvero per acclamazione, deve avvenire o per alzata di mano o per scrutinio segreto, con le modalità stabilite dall’Assemblea stessa, su proposta del Presidente.
Possono proporre la propria candidatura tutti i soci di età superiore a sedici anni nonchè, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, anche non soci.
I membri del Consiglio assumono tale incarico dal momento dell’accettazione, restano in carica per il periodo stabilito dall’Assemblea e sono rieleggibili. In caso che l’Assemblea non stabilisca tale durata, essi si intenderanno nominati per tre anni.
17 – Consiglio Direttivo: funzionamento
Al Consiglio Direttivo non è ammessa la partecipazione per delega.
Viene convocato dal Presidente almeno una volta ogni sei mesi, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, comunicazione fax o posta elettronica (e-mail), da inviarsi almeno otto giorni prima. Anche in mancanza di formale convocazione si riterrà regolarmente convocato con la presenza di tutti i consiglieri e l’assenso, da inviare via fax o posta elettronica, degli eventuali Consiglieri non presenti.
E’ ammessa la possibilità di tenere le riunioni del Consiglio per teleconferenza, come pure la possibilità di prendere delibere con votazione per fax o e-mail; in tal caso è però necessario il voto espresso di tutti i Consiglieri.
18 – Consiglio Direttivo: compiti
Costituiscono compiti del Consiglio Direttivo:
– redigere, qualora lo ritenga opportuno, i programmi dettagliati dell’attività dell’Associazione, sulla base delle direttive
dell’Assemblea;
– dare attuazione alle delibere dell’Assemblea;
– irrogare le sanzioni nei confronti dei soci, nonché decidere sulla riammissione di soci espulsi;
– predisporre il Regolamento ed il bilancio consuntivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
– predisporre, qualora ne ravvisi l’opportunità, il bilancio preventivo;
– stabilire l’importo delle quote e contributi associativi, ed i termini e le modalità di pagamento degli stessi, se non l’avrà fatto l’Assemblea;
– stipulare gli atti ed i contratti di ogni genere relativi all’attività dell’Associazione;
– curare la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione; le operazioni di gestione straordinaria dovranno essere dettagliatamente illustrate e motivate nel corso della prima Assemblea successiva.
19 – Consiglio Direttivo: maggioranze e poteri
Le delibere del Consiglio Direttivo sono regolarmente assunte a maggioranza semplice, con la presenza di almeno la metà dei componenti di esso. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
In caso di cessazione dalla carica di uno o più componenti del Consiglio Direttivo lo stesso manterrà i propri poteri ed ogni altro dovere e facoltà fino alla prima assemblea successiva, nell’ordine del giorno della quale dovrà essere inserita l’elezione del nuovo, ovvero dei nuovi, componenti del Consiglio; in caso di cessazione della maggioranza dei consiglieri, l’Assemblea dovrà essere convocata entro sessanta giorni dal verificarsi di tale situazione.
Il Regolamento o la delibera assembleare di istituzione del Comitato scientifico o del Gruppo di lavoro ne stabiliranno compiti, poteri e numero dei componenti.
20 – Presidente e Vicepresidente
Il Presidente ed il Vicepresidente dell’Associazione vengono nominati dall’Assemblea;
essi restano in carica per il tempo stabilito dall’Assemblea al momento della nomina e sono rieleggibili.
In caso che l’Assemblea non stabilisca tale durata, essi si intenderanno nominati per tre anni.
Il Presidente svolge la funzione di collegamento fra gli organi dell’Associazione e di coordinamento della loro attività, ha la rappresentanza e la firma sociale, ha competenza esclusiva per l’effettuazione di tutti gli adempimenti fiscali dell’Associazione, convoca e presiede le Assemblee ed i Consigli direttivi.
In caso di assenza o impedimento del Presidente tali funzioni sono svolte dal Vicepresidente.
21 – Comitato scientifico
Il Comitato scientifico, ove istituito e del quale faranno parte uno o più membri, anche non soci, scelti dall’Assemblea, si occupa della determinazione degli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione.
I membri del Comitato resteranno in carica per il periodo stabilito dall’Assemblea all’atto di nomina.
Il Regolamento o la delibera assembleare di istituzione del Comitato scientifico ne stabilirà nel dettaglio compiti, poteri e numero dei componenti.
22 – Gruppi di lavoro
Per lo svolgimento di alcuni specifici compiti dell’Associazione potranno essere costituiti, al momento della predisposizione del Regolamento o con delibera dell’Assemblea elettiva, Gruppi di lavoro, dei quali faranno parte uno o più membri, anche non soci, scelti dall’Assemblea.
I membri dei Gruppi di lavoro resteranno in carica per il periodo stabilito dall’Assemblea all’atto di nomina.
Il Regolamento o la delibera assembleare di istituzione del Gruppo di lavoro ne stabilirà compiti, poteri e numero dei componenti.

D) REGOLAMENTO

23 – Emanazione e validità del Regolamento
I rapporti interni all’Associazione sono disciplinati, oltre che dal presente Statuto, dal regolamento, che viene predisposto del Consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea ordinaria di soci.
Le norme del Regolamento non potranno essere in contrasto con il presente Statuto; esse saranno vincolanti per tutti i soci e gli organi dell’Associazione.
Copia del Regolamento verrà consegnata ad ogni socio ed una copia sarà comunque sempre disponibile presso la sede dell’Associazione ed eventualmente, a giudizio del Consiglio Direttivo, sul sito Internet della stessa.
Con l’iscrizione all’Associazione tutti i soci si impegnano al rispetto del Regolamento; analogo impegno assumono i membri non soci degli organi dell’Associazione.
24 – Modifiche del Regolamento
Il Regolamento potrà essere modificato, sempre con delibera dell’Assemblea ordinaria e su iniziativa del Consiglio Direttivo, ogni volta che quest’ultimo ne ravvisi l’opportunità.
Copia del nuovo Regolamento, o quantomeno degli articoli di esso che sono stati modificati, dovrà essere trasmessa a tutti i soci od esposta presso la sede dell’Associazione, ed eventualmente, a giudizio del Consiglio Direttivo, sul sito Internet
della stessa, entro otto giorni dalla sua emanazione e per non meno di trenta giorni consecutivi.
Le modifiche del Regolamento entreranno in vigore decorsi almeno trenta giorni dalla loro emanazione; la data di decorrenza dovrà essere chiaramente indicata in calce al Regolamento stesso.

E) PATRIMONIO, CONTABILITA’ E BILANCIO
25 – Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
– quote (una tantum, periodiche o specifiche) e contributi dei soci; tali quote sono acquisite dal Associazione a titolo definitivo (salvo quanto previsto dall’art. 7 in caso di mancata ratifica dell’ammissione del socio) e non potranno quindi essere oggetto di trasferimento o rivalutazione
– rimborsi spese e contributi straordinari dei soci o di soggetti terzi
– proventi dell’attività di organizzazione di manifestazioni e comunque corrispettivi percepiti dall’Associazione per i servizi offerti e per i beni eventualmente ceduti.
– residui attivi della gestione
– sponsorizzazioni, lasciti e donazioni di persone ed enti.
In caso di particolari necessità finanziarie dello stesso, i soci potranno effettuare finanziamenti all’Associazione, che si presumeranno infruttiferi salvo che non sia diversamente stabilito per iscritto.
Sempre nell’intento di agevolare il perseguimento dello scopo associativo, i soci potranno concedere in locazione ovvero in comodato all’Associazione beni anche immateriali di loro proprietà, che siano dal Consiglio Direttivo ritenuti utili per lo svolgimento dell’attività.
In caso che in luogo di un contratto di comodato venga stipulato un contratto di locazione o affitto, esso dovrà essere deliberato all’unanimità dal Consiglio Direttivo ed espressamente ratificato dalla prima Assemblea ordinaria.
26 – Contabilità e bilancio
Il Consiglio Direttivo è responsabile della tenuta dei libri nonché degli altri adempimenti stabiliti dalla normativa sia civile che fiscale.
L’esercizio annuale ha durata dal 1 settembre al 31 agosto dell’anno successivo; entro il 31 ottobre di ogni anno dovrà essere redatto dal Consiglio il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente, che dovrà essere sottoposto all’Assemblea ordinaria per l’approvazione.
Gli eventuali utili di gestione dovranno essere reinvestiti nell’attività dell’Associazione e non potranno in alcun caso e per alcun motivo essere attribuiti ai soci, sia direttamente che indirettamente.

F) SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE E CLAUSOLA COMPROMISSORIA
27 – Scioglimento e liquidazione
L’Assemblea straordinaria, con la modalità di cui all’art. 15, delibera lo scioglimento dell’Associazione.
In caso che al momento della delibera di scioglimento esistano debiti e/o crediti dell’Associazione, ovvero esista un residuo attivo del quale non può essere immediatamente decisa la destinazione, l’Assemblea nomina uno o più Liquidatori, fissandone l’eventuale compenso.
Sia che venga stabilito direttamente dall’Assemblea, sia che venga deciso dai Liquidatori, l’eventuale residuo attivo allo scioglimento dell’Associazione dovrà essere devoluto ad altri organismi, senza fine di lucro, che svolgano attività culturale nel campo di attività della stessa sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23/12/1996 n. 662 ovvero organo a esso equipollente.
28 – Clausola compromissoria
Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere fra soci, o fra soci ed Associazione od i suoi organi, riguardo l’interpretazione o l’applicazione del presente Statuto, del Regolamento o delle delibere degli organi dell’Associazione, dovrà essere devoluta ad un Collegio arbitrale composto di tre membri, due scelti dalle parti ed il terzo d’accordo fra essi ovvero, se ciò non sarà possibile, dal Consiglio Direttivo; se il Consiglio Direttivo è parte della controversia tale scelta sarà effettuata dal socio più anziano.
Il Collegio arbitrale deciderà informalmente secondo equità; il suo giudizio sarà inappellabile.

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